Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato il provvedimento n. 357 del 18 luglio 2013 per fornire chiarimenti in ordine alla sua precedente delibera 12 maggio 2011, n. 192, che riguardava la circolazione delle informazioni riferite a clienti all’interno dei gruppi bancari e la “tracciabilità”
delle operazioni bancarie.
Per quanto di interesse del settore assicurativo, il Garante, nel precisare ora l’ambito soggettivo di applicazione del predetto provvedimento n. 192/2011, ha espressamente affermato che “non sono soggette a tracciamento le attività effettuate dalle società di assicurazione – ancorché facenti parte del gruppo bancario – purché le operazioni di trattamento poste in essere dai relativi incaricati non comportino l’accesso ai dati bancari dei clienti”.
Inoltre, con il provvedimento in oggetto, il Garante ha differito al 3 giugno 2014 il termine, precedentemente fissato al 3 dicembre 2013, per l’attuazione delle complesse misure imposte ai fini della tracciabilità delle operazioni bancarie.